Art. 1.
(Organi della giurisdizione tributaria).

      1. La giurisdizione tributaria, nel rispetto dell'articolo 111, primo e secondo comma, della Costituzione, è esercitata dai tribunali tributari e dalle corti d'appello tributarie di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545, come da ultimo modificato dalla parte seconda della presente legge.
      2. I giudici tributari applicano le norme della presente legge e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.